Corrispettivi e Scontrini Elettronici : Guida Completa su come gestire l’obbligo normativo

corrispettivi e scontrini elettronici

IN ARRIVO UN ALTRA BOMBA DIGITALE CHE PROVOCHERÀ UNO TZUNAMI DI ROTTURA DI SCATOLE E 101 COSE DA DOVER IMPLEMENTARE, PER FAR SÌ CHE LA TUA ATTIVITÀ NON VENGA SANZIONATA PRIMA DEL TEMPO. MA NON TI PREOCCUPARE PERCHÈ HO TUTTE LE RISPOSTE PRONTE PER TE SE LEGGI BENE QUESTO ARTICOLO FINO ALLA FINE.

E così dopo la Fattura Elettronica, arrivano i Corrispettivi e gli Scontrini Elettronici.

Ahhhh che bello, tutti felici di digitalizzarsi e tutti pronti con questo ennesimo obbligo normativo.

Ehm…invece mi sa che sono tutti pronti a odiare ancora di più l’Agenzia delle Entrate, il Governo, il Digitale e chi più ne ha più ne metta.

Del resto, la Fatturazione Elettronica è stata per certi versi, e lo è ancora, una rivoluzione totale sotto tanti aspetti: da quello applicativo e tecnologico a quello organizzativo e metodologico.

Sicuramente rispetto a gennaio, dopo 6 mesi di obbligo, le aziende, gli amministrativi e gli imprenditori si sono un po’ calmati e stanno man mano gestendo il cambiamento.

Direi che era ovvio che dall’inizio avremmo avuto problemi di ogni tipo, come tutte le cose nuove che succedono nella vita, privata o professionale che sia, quindi il tempo di “maturazione” è anche conseguenza delle novità che ci aspettano davanti.

Torniamo quindi ai nostri belli corrispettivi elettronici.

Scontrino elettronico, cosa dice la Norma

La nuova legge di bilancio 2019 obbliga l’invio telematico dei corrispettivi all’Agenzia delle entrate, tramite un apposito registratore telematico.
Tale obbligo viene imposto dal 1° luglio 2019 solo per i contribuenti con ricavi sopra i 400mila euro. Per tutti gli altri contribuenti con ricavi sotto i 400mila, l’avvio del corrispettivo elettronico-telematico partirà da gennaio 2020. Si tratta quindi di una rivoluzione digitale che coinvolgerà non solo i commercianti ma anche i consumatori.

Infatti, i corrispettivi elettronici e quindi lo scontrino elettronico permetteranno agli esercenti di non stampare più lo scontrino che prima invece era obbligatorio stampare.

Ovviamente il registratore di cassa non solo dovrà essere capace di inviare giornalmente i corrispettivi all’agenzia delle entrate attraverso software e sistemi specifici, ma dovrò anche consentire, qualora richiesto dal consumatore, la stampa dello scontrino.

Il consumatore ad esempio potrebbe richiedere la stampa perché interessato per la sua dichiarazione dei redditi o per altri motivi.

Chi acquisterà un nuovo registratore di cassa nel 2019 e nel 2020, potrà beneficiare di un credito d’imposta pari al 50% della spesa fino ad un massimo di 250 euro.

Niente di particolare, ma meglio di niente.

Ovviamente l’obbligo vale per tutti i soggetti che effettuano attività di commercio al minuto e assimilate.

Detto questo, vediamo cosa succede in pratica.

Le Sanzioni

Le sanzioni sono disciplinate dall’art. 2 comma 6 del Dlgs 127/2015 che espressamente prevede che:

“ai soggetti che effettuano la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi si applicano, in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri le sanzioni previste dagli articoli 6, comma 3 e 12 comma 2 del decreto legislativo 471/97”.

Che in soldoni comporta rispettivamente:

  • Una sanzione pari al 100% dell’imposta corrispondente all’importo non correttamente documentato;
  • Una sanzione accessoria consistente nella sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima per un periodo da 3 giorni ad un mese qualora siano state contestate nel corso di un quinquennio quattro distinte violazioni.

Attenzione : L’applicazione delle sanzioni, come ha ribadito l’Agenzia delle Entrate con la risposta n 9/E/2019, si applicano anche nel caso in cui il contribuente continuasse a documentare le proprie operazioni con i vecchi registratori di cassa e ad aggiornare tempestivamente il registro dei corrispettivi.

Quindi o è tutto digitale o niente. 

Come fare l’invio telematico dei corrispettivi elettronici

A partire dal 1° luglio 2019 e, a seguire, dal 2020, non vi sarà quindi più l’obbligo di consegnare lo scontrino cartaceo, ma l’operazione sarà memorizzata e trasmessa telematicamente e a cadenza giornaliera all’Agenzia delle Entrate mediante registratori di cassa telematici.

Quello che si trasmette in realtà è un documento informatico, un flusso digitale, che usa lo stesso canale utilizzato oggi per la fatturazione elettronica, ovvero il Sistema di Interscambio.

Quindi il famoso SDI riceverà ogni giorno dalle casse o dai server degli intermediari abilitati, documenti informatici che contengono tutte le operazioni giornaliere fatte dall’esercente.

Oltre ad essere inviati all’Agenzia delle Entrate, questi documenti informatici dovranno essere:

  • Memorizzati correttamente nel registratore di cassa ed inviati via Web alla nuova procedura dell’Agenzia delle Entrate utilizzando appunto l’applicazione Web “Fatture e Corrispettivi
    (ATTENZIONE: la memorizzazione, simile ad una semplice archiviazione, NON E’ LA CONSERVAZIONE, che invece spiego più avanti, sono due cose diverse);
  • Conservati a norma di legge per dieci anni secondo l’obbligo del Codice civile, fiscale e contabile e secondo quanto dettato dal Codice dell’Amministrazione Digitale.

Mentre per l’invio e la memorizzazione sarà totalmente a cura del registratore di cassa, la conservazione a norma di legge, deve seguire le regole e i dettami del DCPM del 3 Dicembre e del DMEF del 17 Giugno 2014.

In pratica si deve applicare un processo di conservazione digitale, che è lo stesso che l’Agenzia delle Entrate applica gratuitamente per le Fatture Elettroniche.

Infatti, qualcuno ricorderà che l’Agenzia delle Entrate, seppur con tutti i limiti del caso che ho già discusso in questo articolo, conserva gratuitamente per 10 anni la bellissima ed amatissima fattura elettronica.

In questo caso i corrispettivi non verranno conservati da parte dell’Agenzia delle Entrate, ma i produttori di software e dei registratori di cassa, dovranno rivolgersi ad aziende specializzate nella conservazione digitale di documenti fiscali e contabili.

Ricordo che la conservazione è quella procedura dettata dal DPCM del 3 Dicembre 2013 e dalla Linee Guida di Agid, che consentono la validità legale e la conservazione nel tempo di qualunque documento informatico. Nello specifico inoltre, trattandosi di documenti fiscali, deve essere seguita anche la procedura dettata del DMEF del 17 Giugno 2014 ed anche in questo caso si tratta di applicare un processo di conservazione sostitutiva-digitale a norma di legge e a norma Agid.

Così come la fattura elettronica anche i corrispettivi elettronici e quindi gli scontrini digitali, sono documenti informatici, visto che non si procederà più alla loro stampa, e quindi sono soggetti alla conservazione.

La normativa che introduce i corrispettivi elettronici non modifica i termini e la necessità di assolvere all’obbligo di conservazione. Semplicemente cambiano le modalità di conservazione. Infatti, anziché stampare a chiusura cassa lo scontrino giornaliero per poi conservare tale documentazione per 5 anni, sarà necessario conservare digitalmente i corrispettivi elettronici per la stessa durata già prevista dalla legge.

La conservazione è obbligatoria. Lo dice il CAD, lo dice il DMEF del 17 Giugno 2014. Non lo dice Savino.

Conservazione che, ricordiamo, deve essere di 5 anni per la parte fiscale e tribuataria e di 10 anni per la parte civilistica, così come descritto dal Codice civile.

Come funziona questa conservazione?

In pratica il flusso giornaliero di cassa, dovrà essere inviato ad un sistema di conservazione a norma Agid e a norma DPCM del 3 Dicembre 2013 e DMEF del 17 Giugno 2014, che provvederà con firma digitale e marca temporale, a cura di un responsabile del servizio di conservazione, a creare il cosiddetto pacchetto di archiviazione conforme ai requisiti di legge, che certificherà in modo sicuro la conservazione per 10 anni dei documenti fiscali e quindi dei corrispettivi elettronici e degli scontrini digitali.

PER QUESTO MOTIVO, HO PREDISPOSTO UN SERVIZIO AD HOC ESCLUSIVO PER RISOLVERE IN MODO DEFINITIVO E IPER SEMPLICE LA PROBLEMATICA DELLA CONSERVAZIONE DEI CORRISPETTIVI ELETTRONICI, RIVOLGENDOMI ESCLUSIVAMENTE AI GESTORI DEI REGISTRATORI DI CASSA E DELLE SOFTWARE HOUSE, CHE POTRANNO RICHIEDERE GRATUITAMENTE INFO SUL SERVIZIO CORRISPETTIVI IN CASSAFORTE

Ma c’è un però.

Se ritieni che “Corrispettivi in Cassaforte” possa rappresentare ciò di cui hai bisogno per non perdere tempo e denaro appresso a questa nuova normativa…

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P.S. : ovviamente è un servizio riservato solo alle software house e ai produttori dei registratori di cassa, poiché è evidente che la conservazione di questi flussi giornalieri, dovrà essere gestita da loro e non dai clienti finali che sicuramente si aspettano un servizio omni-comprensivo.

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