Con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica in Italia, si sono aperti due scenari possibili quando il cliente destinatario di tale documento non è residente nel nostro paese. Per quanto riguarda il cosiddetto Ciclo Attivo di fatturazione, ci sono così due possibilità di azione da parte dell’emittente: invio al sistema di interscambio (SDI) della fattura elettronica anche verso clienti esteri; non invio di XML (versione codificata della fattura elettronica su base internazionale) ed emissione di fattura tradizionale per i clienti non residenti sul territorio nazionale.
Quando si opta per l’invio dell’XML bisogna comunque inviare il documento tradizionale al cliente in modalità PDF o cartacea, in quanto il sistema di interscambio elettronico non veicolerà alcun dato al cessionario del bene o del servizio; non c’è poi alcuna necessità di comunicare tale operazione all’esterometro, semplificando così la fase comunicativa mensile con l’Agenzia delle Entrate; questa scelta permetterà – infine – di avere un unico registro IVA, poiché anche i clienti esteri andranno in conservazione sostituiva e non si avrà la necessità di un doppio registro per le fatture elettroniche e le tradizionali, ma entrambe viaggeranno su un binario unico di archiviazione.
Nel caso in cui si scelga la seconda opzione, ovvero la non emissione di fattura elettronica ed invio del file XML nel caso di cliente residente all’estero, bisogna comunicare questa operazione all’interno dell’esterometro e creare diversi registri IVA, a meno che non si decida di portare in conservazione sostitutiva anche le fatture in PDF (le tradizionali).
Passando adesso al Ciclo Passivo di fatturazione invece, quando c’è l’emissione di una fattura tradizionale, l’operazione appunto “passiva” è l’inserimento all’interno di questo Esterometro. L’inserimento è totale per tutti i committenti, fornitori, clienti e venditori residenti o stabiliti sul territorio italiano che hanno rapporti con utenti di altri paesi UE o extra UE, sono escluse – al momento – solo le operazioni di compra/vendita con bolla doganale, in quanto sarà la stessa Agenzia delle Dogane a comunicare i dati all’Agenzia delle Entrate.
Normativa Fattura elettronica per l’estero
L’emissione di fatturazione elettronica, inclusa e legiferata dalla Legge di Bilancio del 2018, è prevista per gli scambi commerciali e prestazioni di servizi tra soggetti Business to Business (B2B) o Business to Consumers (B2C) residenti entrambi sul territorio italiano. Quando siamo in presenza di un cliente estero – non residente sul territorio nazionale – la normativa abbona questo obbligo, pertanto non sarà vincolante la sua emissione, ma si potrà fatturare anche in maniera tradizionale, nelle modalità adottate fino al 31 dicembre 2018, a condizione che tutte le transazioni di beni e servizio da e verso l’estero vengano comunicate attraverso un nuovo strumento, detto Esterometro.
L’Esterometro
Che cos’è l’esterometro
L’esterometro è entrato in vigore il 31 dicembre 2018 insieme all’obbligo di emissione di fattura elettronica su territorio nazionale e fine dell’obbligo della comunicazione INTRASTAT, a partire dal giorno successivo. Si tratta quindi di un nuovo strumento di adempimento IVA che nasce a supporto di quei soggetti che – a partire da questa data – scelgono di continuare ad utilizzare la tradizionale fatturazione per i clienti non residenti su territorio nazionale.
La scadenza di invio di questi dati è su base mensile, i soggetti adempienti infatti, sono saranno obbligati a produrre questo tipo di segnalazione entro l’ultimo giorno del mese, compilando questo nuovo ausilio, in tutti i suoi campi, in cui verranno riepilogate tutte le fatture emesse e ricevute da parte di soggetti esteri.
Le operazioni che devono essere incluse all’interno di questo strumento di adempimento IVA sono relativi ai soggetti obbligati a tale regime, ovvero possessori di partita IVA. Ad essere esclusi dall’obbligo di compilazione ed invio dell’esterometro saranno gli stessi utenti esclusi dall’obbligo di emissione di fattura elettronica, ovvero i soggetti inclusi nel regime forfettario (con reddito inferiore a 65000 euro annui) o i contribuenti di regimi speciali quali gli agricoltori e gli operatori sanitari.
Bisogna fare molta attenzione sia alla completezza e corretta delle informazioni registrate su questo strumento, sia alla puntualità della consegna, per non rischiare di incappare nelle sanzioni. Esse infatti sono piuttosto onerose, si parla infatti di 2 euro di multa per ogni fattura omessa o non presente nell’esterometro fino ad un massimo di 1000 euro cumulativo, o di 1 euro per ogni fattura soggetta ad invio tardivo – cioè entro 15 giorni dalla scadenza fissata -, fino ad un massimo di 500 euro cumulativo.
Come si compila l’esterometro
- I dati che vanno inseriti in formato standard all’interno dell’esterometro sono i seguenti:
- I dati che identificano il soggetto prestatore/cedente dei beni o servizi;
- I dati identificatori del committente/cessionario nell’operazione di scambio tra le due parti;
- Data del documento comprovante l’operazione transfrontaliera;
- Data di registrazione della cessione, solo per i documenti ricevuti e per le relative note di variazione;
- Numero di tale documento;
- Base imponibile;
- Aliquota IVA applicata;
- Imposta applicata o tipologia dell’operazione, solo nei casi in cui l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento.
Guida all’emissione di una fattura elettronica per l’estero
Chi sceglie di non ricorrere all’emissione di fattura tradizionale dovendo poi fare ricorso all’uso dell’esterometro, può optare per l’emissione di fattura elettronica anche per i clienti residenti all’estero, in quanto la normativa non esclude questa possibilità.
Il procedimento è analogo a quello dell’emissione di una fattura elettronica per soggetti B2B o B2C residenti in Italia, fatta eccezione per alcune differenze e peculiarità come ad esempio:
- Nel campo Codice Destinatario occorre inserire il codice XXXXXXX senza indicare il Codice Fiscale del destinatario;
- Il campo CAP va riempito con il codice 00000, senza indicare il CAP del Paese di riferimento;
- Nel campo IVA va inserita la Partita IVA comunitaria, se il cliente ha sede in un Paese dell’Unione Europea. Se il cliente, invece, si trovare al di fuori dell’Unione Europea, bisogna inserire il codice OO99999999999. Infine, per la fattura a un privato estero, non essendoci la Partita IVA, va inserito il codice convenzionale 0000000.
Come abbiamo detto in apertura, il sistema di interscambio nazionale invia la comunicazione di emissione all’Agenzia delle Entrate ma non al cliente, a cui bisogna comunque rilasciare una ricevuta fisica di tale transazione, o cartacea o a mezzo PDF.